I laureati e le laureate nella laurea magistrale in Psicologia che si sono immatricolati fino all'a.a. 2022/2023, quando il corso di studio non era abilitante per esercitare la professione di Psicologo, per ottenere l'abilitazione alla professione devono svolgere un Tirocinio Pratico Valutativo post-laurea e sostenere una Prova Pratica Valutativa.

Il Tirocinio Pratico Valutativo post-laurea  (in seguito TPV post-laurea), istituito dal Decreto Interministeriale n. 567 del 20/06/2022, sostituisce i due semestri di Tirocinio Professionalizzante post-laurea (1000 ore) che erano previsti dalle leggi precedenti per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo.

In questa pagina sono descritti nella prima parte il Tirocinio Pratico Valutativo e nella seconda parte la Prova Pratica Valutativa.

Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) per laurea magistrale in Psicologia

Il nuovo TPV per i laureati e le laureate magistrali in Psicologia presso l’Università di Trento è organizzato con le seguenti modalità, che modificano e integrano le informazioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante in Psicologia (approvato dal Consiglio di Dipartimento il 17 giugno 2015):

  • possono essere ammessi al TPV i laureati e le laureate con un diploma di laurea magistrale della classe LM-51 Psicologia (D.M. 270/2004) o un diploma di laurea specialistica della classe 58/S  Psicologia (D.M. 509/1999), conseguiti presso l’Università degli Studi di Trento.
  • Il TPV prevede una durata di almeno 750 ore (corrispondenti a 30 CFU) che si devono completare indicativamente entro 12 mesi dalla data di avvio. L'impegno settimanale del tirocinio deve essere di norma non inferiore alle 20 ore e non superiore alle 30, distribuite possibilmente in 5 giorni settimanali.
  • Il TPV deve essere svolto in contesti operativi solo presso enti esterni qualificati e convenzionati con le università (non è possibile svolgere il tirocinio presso l’Università di Trento). Parte di queste attività sono svolte presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se tali strutture non possono assicurare al loro interno l’adeguata ed effettiva disponibilità di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.
  • La supervisione di TPV è affidata ad uno psicologo iscritto alla sezione A dell’Albo da almeno tre anni, designato dalla sede convenzionata.
  • Le attività di TPV supervisionate prevedono l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate all'apprendimento e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale (per i dettagli delle attività si veda l’art. 2 c. 3 e 4 del Decreto 567/2022).
  • Il tirocinio può essere svolto in una o due sedi purché sia garantita una certa continuità e una coerenza interna nel progetto formativo.
  • L’ammissione al TPV è subordinata all’approvazione di uno specifico progetto che evidenzi la rilevanza formativa del tirocinio.
  • Il TPV si conclude una volta completate le 750 ore, rendicontate in un apposito libretto, e dopo la valutazione positiva da parte dei/delle tutor.

Domanda di ammissione al TPV

Per essere ammesso o ammessa al TPV, devi seguire questa procedura:

  • verifica con l'ufficio supportodidatticarovereto [at] unitn.it se la sede che hai scelto è riconosciuta. Se la sede non è riconosciuta, invia a supportodidatticarovereto [at] unitn.it la Domanda di candidatura a sede di tirocinio compilata e firmata dai referenti dell’ente almeno un mese prima dell’inizio del tirocinio.
  • Compila la domanda di ammissione al Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) entro la fine di ogni mese.
  • Puoi presentare la domanda una sola volta; infatti una volta chiusa, non è più modificabile. Pertanto è necessario porre particolare attenzione nella scelta della/delle sede/i in quanto non è possibile cambiarla/e una volta avviato il tirocinio.
  • Se la tua domanda viene approvata, puoi iniziare il tirocinio 30 giorni dopo la scadenza mensile (ad esempio: se completi la domanda entro il 31 ottobre, il potrai cominciare il tirocinio dal 1° dicembre, se la completi entro il 30 novembre, potrai cominciare il tirocinio dall’inizio di gennaio, ecc.). 
  • Durante il tirocinio devi registrare le presenze in un libretto rilasciato dal Supporto alla Didattica.
  • Alla fine del tirocinio, devi consegnare al Supporto alla Didattica il libretto compilato e firmato dal tutor psicologo e una relazione di fine tirocinio, nei tempi che ti saranno comunicati via email.
    Nella relazione finale il/la tirocinante descrive le attività svolte e gli obiettivi formativi raggiunti
    tenendo conto delle competenze professionali oggetto del tirocinio in base al D.I. n.
    654/2022 che saranno valutate in sede di PPV e sono descritte nelle relative linee guida.

Tirocinio per laurea in Scienze e tecniche psicologiche

Con riferimento al tirocinio semestrale pratico, valido ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità (sezione B dell’Albo) riservato ai laureati in Scienze e tecniche psicologiche della classe 34 (ex D.M. 509/1999) e della classe L-24 (ex D.M. 270/2004) il Decreto 567/2022 non fornisce alcun elemento nuovo rispetto a quanto già previsto.

Prova Pratica Valutativa (PPV)

L’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo si consegue mediante la Prova Pratica Valutativa (PPV) regolamentata dal D.M. 554 del 6 giugno 2022 e dal D. I. 567 del 20 giugno 2022.

La PPV per chi ha conseguito o che consegue la laurea magistrale in Psicologia in base a ordinamenti didattici non abilitanti e che hanno completato il TPV, è organizzata dall’università sede di corso della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 secondo le seguenti modalità:

  • la prova è unica e verte sull’attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale
  • la votazione massima è di 100 punti e l’abilitazione è conseguita con il voto minimo di 60 punti
  • la Commissione giudicatrice della PPV è composta da almeno 4 membri di cui 2docenti universitari di discipline psicologiche e 2 membri designati dal consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi
  • l'ammissione alla PPV è subordinata al completamento dell'intero TPV (750 ore) entro la data di presentazione della domanda online di iscrizione
  • nel 2024 si svolgeranno due sessioni di PPV:
    • 12, 13 e 14 giugno 2024
    • 13, 14 e 15 novembre 2024
  • è possibile compilare la domanda online di ammissione alla PPV tramite l’applicativo online che verrà messo a disposizione:
    • per la sessione di giugno, dal 1° al 28 maggio 2024
    • per la sessione di novembre dal 1° al 29 ottobre 2024
  • per chiudere definitivamente la domanda di ammissione alla PPV è necessario provvedere al pagamento del contributo di iscrizione pari a 100 euro più 16 euro di marca da bollo
  • il conseguimento dell'abilitazione comporta l'obbligo di versamento della tassa di abilitazione all’esercizio della professione (art. 190 del R.D. 31/08/1933, n. 1592). Importi e istruzioni per il pagamento alla pagina Tassa di abilitazione.

 

Aggiornato il
22 Febbraio 2024